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Istruttore o direttore di tiro: segnalazione certificata di inizio di attività e segnalazione certificata di prosecuzione dell’attività
Chi è interessato al servizio?
Coloro che intendono svolgere l’attività di direttore o di istruttore di tiro e coloro che intendono proseguire tale attività allo scadere della validità triennale della prima segnalazione o licenza.
Quali richieste può presentare
Segnalazione certificata di inizio di attività indirizzata al Comune di residenza del richiedente, per segnalare l’inizio dell’attività di direttore o istruttore di tiro o la prosecuzione dell’attività alla scadenza triennale di validità della posizione come istruttore di tiro.
Quali effetti avrà la richiesta?
L’attività può iniziare o proseguire immediatamente con la presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività o di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine.
Quali atti e documenti sono richiesti?
- copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art.38 (L-R) del dichiarante (solo per inoltro tramite altra persona diversa dal dichiarante)
- dichiarazione della Sezione di Tiro a Segno Nazionale presso la quale si svolgerà l'attività, relativa all'idoneità tecnica
Esistono tempi da rispettare?
Non esistono periodi particolari in cui deve essere presentata la segnalazione certificata.
La segnalazione va presentata prima dell’inizio dell’attività .
Per la prosecuzione dell’attività andrà presentata una segnalazione certificata prima della scadenza della validità triennale della prima segnalazione o licenza.
La validità viene conteggiata dalla data di rilascio ovvero dalla data di presentazione della Scia.
Ci sono costi o tariffe previsti?
Non sono previsti costi o tariffe per questo procedimento per quanto di competenza del Servizio SUAP.
Ci sono limitazioni?
L’attività può essere svolta solo da chi è in possesso dei requisiti soggettivi e tecnici previsti dalla legge.
Normativa:
- L 110/1975 art. 31;
- D. Lgs 112/1998 art. 163;
- RD 773/1931 art. 35.
Altre notizie:
Nessuna.