I servizi
-
- Chi siamo
- Dove siamo
- In evidenza
- Centro risorse per l'handicap e lo svantaggio
- Servizi educativi e scolastici online
- Servizi educativi e ricreativi privati
- Nidi d'infanzia e accreditamento
- Borse di studio
- Cedole librarie scuola primaria
- Contributo all'acquisto dei libri di testo
- Contributo per la frequenza ai centri estivi
- Offerta didattica per le scuole
- Scuole del Territorio
- Dati statistici
- Informativa privacy
Sospensione dei mutui
Riferimento normativo
Art. 8 Ordinanza di Protezione Civile n. 1003 del 14 giugno 2023
Ocdpc n. 1.003 del 14 giugno 2023 | Dipartimento della Protezione Civile
A chi si applica
Ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati.
Cosa prevede
Diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.