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Transito sulla viabilità forestale

Si informa che con deliberazione n. 129/2016, la Giunta dell’Unione della Romagna Faentina ha revocato la deliberazione n. 70 approvata nel 2005 dalla disciolta Comunità Montana dell'Appennino Faentino, che aveva introdotto deroghe agli artt. 81 e 82 delle P.M.P.F. relative al divieto di transito motorizzato nelle strade e piste forestali del Demanio regionale (Complessi Alto Lamone e Alto Senio). Le deroghe riguardavano la possibilità di accesso ai veicoli motorizzati di determinati soggetti (cacciatori, fungaioli, tartufai).

Con il ripristino dei divieti di transito motorizzato, vengono integralmente ripristinate le disposizioni di cui agli artt. 81 e 82 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate dalla Regione Emilia Romagna (Atto Giunta n. 47/2016).

 

Eventuali deroghe specifiche dovranno essere richieste al Comune territorialmente competente che, previo parere tecnico dell’Unione della Romagna Faentina, provvederà con ordinanza del Sindaco.

 

Ecco in sintesi le vigenti disposizioni regionali sul transito nelle strade e piste forestali:

  • Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consentito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.
  • Relativamente alla viabilità di uso pubblico, autorizzazioni in deroga ai commi precedenti potranno essere concesse dalle Amministrazioni comunali, sulla base di motivazioni specifiche (ricerca e sperimentazione, studi, ecc.) ed indicando tempi e modalità di uso, su parere favorevole espresso dall' Ente delegato in materia forestale (Unione).
  • Al fine di evitare l'innesco di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque di transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, per scopi diversi da quelli definiti dal primo comma dell' art. 81.
  • E' parimenti vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della L. n. 950/1967.

Data ultima modifica: 9 Marzo 2017