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Sanità - Stabilimento zootecnico: domanda di autorizzazione dei centri di raccolta per gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina
Chi è interessato al servizio?
Stabilimenti di produzione, di lavorazione ed intermediari (commercializzazione) di prodotti di origine animale (additivi, premiscele di additivi, mangimi composti, farine di pesce, ecc); stabilimenti incaricati della raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale; centri di raccolta di bovini e suini ai fini di scambi comunitari; stabilimenti per gli scambi comunitari di pollame e uova da cova.
Quali richieste può presentare
Domanda all'Unione della Romagna Fentina, per il tramite dell’AUSL territorialmente competente, di autorizzazione, riconoscimento o registrazione di stabilimento; variazione della ragione sociale di stabilimento già autorizzato/riconosciuto/registrato; aggiornamento dell’atto di autorizzazione/riconoscimento/registrazione a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive che comportano modifiche dell’atto già esistente; comunicazioni di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive che non comportano variazioni dell’atto di autorizzazione/riconoscimento/registrazione.
Quali effetti avrà la richiesta?
Nei casi di richiesta di autorizzazione/riconoscimento/registrazione il Servizio Veterinario AUSL competente per territorio effettua un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti della normativa specifica di riferimento. In caso di parere favorevole provvede poi a trasmette al Servizio Veterinario regionale una copia della domanda della ditta (e relativa documentazione allegata) accompagnata dal proprio parere favorevole. Il Servizio Veterinario regionale attribuisce allo stabilimento il relativo numero di identificazione, laddove previsto e ne trasmette gli estremi al Servizio Veterinario territoriale. Quest’ultimo trasmette al Sindaco l’originale dell’istanza con allegata la documentazione in originale, il verbale di sopralluogo dove si esprime parere favorevole e la comunicazione del numero di identificazione. Il Comune provvede ad emanare l’atto, da notificare in bollo al richiedente e da inviare in 2 copie al Servizio Veterinario territoriale, che provvede a trasmetterne una copia al Servizio Veterinario regionale. Nei casi di variazione di ragione sociale e aggiornamento dell’atto di autorizzazione/riconoscimento/registrazione a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive che comportano modifiche dell’atto il Servizio Veterinario dell’AUSL effettua un sopralluogo volto a verificare il mantenimento dei requisiti di legge e trasmette al Sindaco l’originale dell’istanza e della documentazione allegata, unitamente al proprio parere favorevole. Il Comune provvede ad emanare l’atto di aggiornamento relativo alle modifiche all’atto precedentemente rilasciato; notifica l’originale in bollo al richiedente e ne invia 2 copie al Servizio Veterinario territoriale, che provvederà a trasmetterne una copia Servizio Veterinario regionale. Nel caso di comunicazione di modifiche che non comportano variazioni dell’atto già in essere il Servizio Veterinario dell’AUSL verifica, tramite sopralluogo, se previsto, che le modifiche apportate siano compatibili con i requisiti previsti dalla normativa; trasmette al Sindaco l’originale della documentazione unitamente al proprio parere favorevole. Il Sindaco prende atto delle modifiche operate con il silenzio assenso.
Quali atti e documenti sono richiesti?
Presentare al Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio:
- in triplice copia la domanda di autorizzazione, riconoscimento o registrazione, di cui un’originale in bollo, allegando in triplice copia la documentazione elencata nell’apposita modulistica predisposta dalla Regione Emilia Romagna (Circolare dell’Assessorato alla Sanità n. 20 del 1/10/2001: allegati 1,2,3,4,5 e 6);
- in duplice copia, di cui un’originale in bollo, le domande di variazione della ragione sociale e di aggiornamento dell’atto di autorizzazione/riconoscimento/registrazione a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive che comportano modifiche dell’atto, allegando in duplice copia la documentazione elencata nell’apposita modulistica (allegati 13 e 14 alla circolare regionale suddetta);
- anche nei casi di comunicazione di modifiche che non comportano variazioni dell’atto preesistente occorre la duplice copia della comunicazione (in carta semplice) e della seguente documentazione: a) planimetria aggiornata dello stabilimento, evidenziando le modifiche effettuate rispetto alla precedente, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali e degli impianti; b) relazione tecnico descrittiva aggiornata degli impianti e del ciclo di lavorazione.
Esistono tempi da rispettare?
Per lo svolgimento dell’attività occorre essere preventivamente autorizzati. Rilascio del provvedimento autorizzatorio entro 90 giorni dall’acquisizione della domanda (unitamente al parere Ausl).
Ci sono costi o tariffe previsti?
Rivolgersi al Servizio Veterinario dell’AUSL di Ravenna – ambito di Faenza per informazioni sulle spese relative all’istruttoria e ai sopralluoghi effettuati dallo stesso.
Ci sono limitazioni?
L’attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
Normativa:
- D.Lgs 123/1999;
- DGR 247/2001;
- DGR 877/2001;
- DGR 2368/2001;
- Circ. reg. 14/2000;
- Circ. reg. 20/2001.
Altre notizie:
Per gli stabilimenti che svolgono commercio all’ingrosso e vendita diretta di medicinali veterinari le procedure da seguire sono le stesse qui indicate (disposte con Circolare R.E.R. n. 20 del 1/10/2001), ma per i casi di autorizzazione/riconoscimento/registrazione non è previsto il passaggio in Regione per l’attribuzione del numero di identificazione.