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Apparecchi da gioco (c. 6 e c. 7 dell'art. 110 del TULPS in esercizi commerciali, artigianali, circoli privati senza somministrazione e aree aperte al pubblico): segnalazione certificata di inizio attività

Chi è interessato al servizio?

Coloro che intendono installare e far funzionare apparecchi e congegni automatici, semi automatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità (c. 6 e c. 7 dell'art. 110 del TULPS) e congegni da trattenimento meccanici presso esercizi commerciali (ad es. tabaccherie), artigianali, circoli privati senza somministrazione e aree aperte al pubblico.

 
Quali richieste può presentare

Segnalazione certificata di inizio attività.

 
Quali effetti avrà la richiesta?

L’attività può iniziare immediatamente con la presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine.

 
Quali atti e documenti sono richiesti?

-  copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art.38 (L-R) del dichiarante (solo per inoltro tramite altra persona diversa dal dichiarante)

 
Esistono tempi da rispettare?

Non esistono periodi particolari in cui deve essere presentata la segnalazione certificata.
La segnalazione va presentata prima di iniziare l’attività.

 
Ci sono costi o tariffe previsti?

Nessun costo per quanto di competenza del Servizio SUAP

 
Ci sono limitazioni?

L’attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti.
L’art. 110 del TULPS e il Decreto 27/10/2003 prevedono ulteriori limitazioni per gli apparecchi di cui al c. 6 dell’art. 110 del TULPS.
L’effetto della segnalazione è permanente per cui non occorre presentare segnalazione di prosecuzione dell’attività alla fine di ogni anno, né deve essere presentata una nuova segnalazione per ogni variazione del numero o della tipologia degli apparecchi.

 
Normativa:

- RD 773/1931 artt. 110 e 86;
- Decreto Interdirettoriale del 27/10/2003;
- L 241/1990 art. 19.

 
Altre notizie:

Procedimento particolarmente complesso per cui si invita il richiedente a rivolgersi al Servizio SUAP
 

Data ultima modifica: 15 Maggio 2018