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Farmacie: rilascio autorizzazioni
Chi è interessato al servizio?
I titolari delle farmacie, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale di Faenza.
Quali richieste può presentare all’Autorità Sanitaria Locale (Sindaco):
- domanda di trasferimento di esercizio farmaceutico (nuova ubicazione);
- domanda di trasferimento della titolarità (variazione ragione sociale, subentro, successione).
Quali effetti avrà la richiesta?
Trasmissione di copia della richiesta e degli allegati al Servizio Farmaceutico dell’Azienda USL di Ravenna; la Commissione Ispettiva Farmaceutica verifica con sopralluogo la sussistenza dei presupposti di legge accertando la regolarità e la garanzia di buon servizio in riferimento a locali, arredi, quantità e qualità delle provviste farmaceutiche; in caso di cambiamento dell’ubicazione l’ispezione viene eseguita nei nuovi locali il giorno stesso dell’effettivo trasferimento.
In caso di trasferimento della titolarità di farmacia privata la Commissione dell’AUSL si esprime anche sul possesso dei requisiti di idoneità dei subentranti, di cui all’art. 7 della L 362/1991 e ss.mm..
In caso di trasferimento della titolarità di farmacia comunale i dipendenti hanno diritto di prelazione e ad essi di applicano le norme del sopraccitato art. 7.
Il Comune procede al rilascio dell’autorizzazione a seguito dell’espressione del parere favorevole da parte della Commissione dell’AUSL.
Quali atti e documenti sono richiesti?
In caso di domanda di trasferimento in altri locali occorre allegare la planimetria di questi ultimi e la certificazione comprovante l’agibilità degli stessi.
In caso di trasferimento di titolarità occorre allegare copia dell’atto notarile relativo alla nuova titolarità.
Esistono tempi da rispettare?
Non esistono periodi particolari in cui deve essere presentata la domanda.
Ci sono costi o tariffe previsti?
Marca da bollo sulla richiesta e sulla successiva autorizzazione.
Informarsi direttamente presso l’AUSL per le spese relative all’istruttoria condotta dalla Commissione Ispettiva Farmaceutica.
Ci sono limitazioni?
Il numero delle autorizzazioni all’apertura di esercizio farmaceutico è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri Comuni.
La titolarità delle farmacie che si rendono vacati e di quelle di nuova istituzione a seguito di revisione della Pianta Organica può essere assunta per la metà dal Comune, che potrà gestirle con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Il conferimento delle sedi farmaceutiche che risultino disponibili per l’esercizio da parte dei privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami.
La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all’albo della provincia in cui ha sede la farmacia.
E’ autorizzabile in qualsiasi momento (sulla base del parere favorevole dell’Azienda USL) il trasferimento di una farmacia in locali diversi nell’ambito della propria sede farmaceutica stabilita dalla pianta organica, purché sia mantenuta la distanza di almeno 200 metri dagli esercizi farmaceutici esistenti.
Il trasferimento di una farmacia al di fuori della propria sede farmaceutica prestabilita è invece autorizzabile solamente in sede di revisione della Pianta Organica delle Farmacie, approvata dalla Provincia ogni 2 anni, tenuto conto delle esigenze dell’assistenza farmaceutica determinate dai mutamenti demografici nell’ambito del Comune.
Normativa:
- L 362/1991 art. 7 e ss. mm
Altre notizie:
Il Servizio Farmaceutico dell’Azienda USL di Ravenna ha sede a Lugo in viale Masi n. 7 - tel. 0545/214288.