Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Cos'è l'AUA?
Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo di competenza della Provincia che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente, di seguito elencati(*):
1. autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e, in particolare:
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento, acque reflue urbane provenienti da agglomerati - di competenza della Provincia;
- autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento, di competenza del Comune;
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue domestiche - di competenza del Comune;
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche - di competenza del Comune;
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche - di competenza del Comune; 2. comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari) - di competenza della Provincia - e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari - di competenza del Comune;
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Provincia;
4. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Provincia;
5. comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - di competenza del Comune;
6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99) - di competenza della Provincia;
7. comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Provincia.
(*) con specifiche norme regionali da emanare, potranno eventualmente essere aggiunti, e quindi compresi nell'AUA, ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale.
L'AUA avrà durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio.
Chi richiede l'AUA?
Possono richiedere l'AUA:
- le Piccole e Medie Imprese (PMI) come individuate dall'art. 2 del DM 18 aprile 2008 DM 18 aprile 2005, articolo 2
"1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio"
Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000).
- gli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), cioè le categorie di attività industriali che non rientrano tra quelle specificate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
Quando richiedere l'AUA?
Salva la facoltà di adesione all'Autorizzazione in Via Generale (AVG) per le emissioni in atmosfera (*), i soggetti gestori presentano la domanda di AUA se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento DI ALMENO UNO dei titoli abilitativi previsti dal regolamento di cui al DPR n. 59/2013, al fine di ottenere un unico provvedimento autorizzativo (AUA) che sostituisce e comprende tutti i titoli abilitativi in materia ambientale di cui il soggetto necessita e/o risulta già in possesso. (*) Nei casi in cui ricorrano i presupposti previsti dalla normativa di settore in materia di emissioni in atmosfera, si può aderire tramite SUAP all'AVG; il SUAP trasmette, per via telematica, tale adesione alla Provincia. In tali occasioni,
- si DEVE richiedere l'AUA
L'AUA è obbligatoria se si tratta di attività soggetta ad almeno una delle seguenti autorizzazioni:
• cautorizzazione agli scarichi;
• autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
• autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- si PUÓ richiedere l'AUA
L'AUA è facoltativa se si tratta di attività soggetta solo a comunicazioni e/o AVG
In ogni caso, la sola adesione all'AVG per le emissioni in atmosfera non comporta l'assoggettamento al regime autorizzativo di AUA.
Attenzione: In caso di istanza di rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di un titolo abilitativo previsto dal regolamento che disciplina l'AUA e costituito da comunicazione e/o AVG, tale istanza dovrà essere comunque presentata tramite SUAP e accompagnata dalla dichiarazione da parte del soggetto richiedente dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui risulta già in possesso, specificando che non risulta soggetto ad AUA e non intende avvalersene (perché non titolare di autorizzazioni, ma solo di comunicazioni e/o AVG).
Se non risulta in possesso di:
• autorizzazione agli scarichi;
• autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
• autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura;
il soggetto gestore può non avvalersi dell’AUA; altrimenti dovrà presentare apposita domanda di AUA.
Attenzione: L'eventuale procedura di screening deve essere espletata preventivamente e con esito positivo alla presentazione della domanda di AUA. In altre parole, nel caso di progetto sottoposto a procedura di screening, l’AUA può essere richiesta solo dopo che tale verifica si sia conclusa con decisione di non assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
QUANDO non si può richiedere l'AUA?
L'AUA non può essere richiesta:
• se il progetto è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale;
• se il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica (screening) con esito negativo e, quindi, assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
A CHI e COME si chiede l'AUA?
La domanda di AUA va presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente territorialmente. Lo SUAP trasmette la domanda di AUA alla Provincia, che è l'Autorità competente, e ai soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA. Trascorsi 30 giorni, in assenza di comunicazioni, la domanda di AUA si intende correttamente presentata.
Modello di domanda AUA In mancanza del modello semplificato e unificato che dovrà essere adottato con apposito Decreto Ministeriale, per la presentazione della domanda di AUA dovrà essere compilato l’apposito modulo, corredato dai necessari allegati contenenti tutti i documenti, le dichiarazioni e le attestazioni richieste dalle vigenti norme di settore, con le semplificazioni previste, in relazione ai titoli abilitativi in materia ambientale da sostituire e comprendere con l'AUA. Scarica il Modulo istanza AUA (251 kb - file PDF) Allegati al modulo domanda AUA Per i titoli abilitativi in materia ambientale di competenza della Provincia, si rimanda alla modulistica di riferimento disponibile nelle singole sezioni tematiche.
Semplificazioni nella compilazione della domanda di AUA per attività/impianti esistenti Al fine di evitare maggiori oneri ai soggetti gestori di attività/impianti esistenti ricadenti nel campo di applicazione dell'AUA, per la compilazione della domanda di AUA e dei relativi allegati è opportuno concentrarsi soprattutto sulla descrizione degli aspetti aggiornati o modificati rispetto alla documentazione già a suo tempo presentata per l’ottenimento dei singoli titoli abilitativi in materia ambientale, tenendo conto in particolare delle evoluzioni normative e del contesto ambientale/territoriale in cui si inserisce l’attività esistente, eventualmente intervenute dal momento delle precedenti istruttorie. Rispetto alla documentazione già in possesso dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento di rilascio dell’AUA e per cui non occorre fornire alcun aggiornamento ovvero ulteriori informazioni, sarà pertanto sufficiente l’attestazione da parte del soggetto richiedente che essa non ha subito modifiche, rispetto a quanto precedentemente dichiarato nelle istanze a suo tempo presentate, in relazione a ciascun titolo abilitativo in materia ambientale in essere e che dovrà essere sostituito dall’AUA.
N.B. Per il singolo titolo abilitativo in materia ambientale oggetto di rilascio, di formazione, di rinnovo o di aggiornamento, dovrà essere predisposto e presentato con la domanda di AUA il pertinente allegato, con le informazioni normalmente richieste per questo tipo procedura, utilizzando la modulistica vigente e disponibile. Gli altri allegati, relativi ai titoli abilitativi in materia ambientale già in essere e da sostituire con l’AUA, sono da presentare con la domanda di AUA solo se occorrono aggiornamenti, evidenziando le modifiche intervenute, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti.
In generale per quanto riguarda le planimetrie richieste, vista l’importanza che tali documenti rivestono anche in sede di ispezione, nel caso non venga allegata una versione aggiornata alla domanda di AUA, è necessario esplicitare chiaramente il riferimento alla versione che è da considerare ai fini del rilascio dell’AUA.
Attenzione: Con la domanda di AUA può essere richiesto, qualora necessario, anche il titolo abilitativo edilizio di competenza comunale, compilando l’apposita modulistica richiesta da Comune/Unione dei Comuni territorialmente competente.
I TEMPI per il rilascio dell’AUA Si distinguono 2 casistiche:
1. Se l'AUA non sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura...
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni, la Provincia adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette allo SUAP che lo rilascia al soggetto richiedente.
2. Se l'AUA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura...
Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni, la Provincia adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette allo SUAP che lo rilascia al soggetto richiedente.
In ogni caso, possono essere richieste integrazioni, una sola volta. Se il gestore non presenta la documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato, la domanda di AUA è archiviata. É possibile chiedere una proroga del termine indicato per le integrazioni, in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso i termini del procedimento rimangono sospesi anche per il tempo della proroga.
COSTI per il rilascio dell’AUA
Ai fini del rilascio dell’AUA, il soggetto richiedente è tenuto al versamento delle spese istruttorie e diritti complessivamente previsti, nelle misure già stabilite dalle disposizioni vigenti, per ciascun titolo abilitante sostituito dall’AUA. La marca da bollo è unica. Se è necessario acquisire esclusivamente l’AUA, il bollo è sulla domanda di AUA.
Altre notizie:
Dal 01/01/2016 in Emilia-Romagna le competenze delle Province in materia ambientale sono attribuite alle sezioni provinciali territorialmente competenti di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) .