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Alberghi e altre strutture ricettive: segnalazione certificata di inizio attività (Scia)

Chi è interessato al servizio?

Coloro che intendono aprire un albergo, cioè una struttura ricettiva a gestione unitaria aperta al pubblico, ubicata in uno o più stabili, che fornisce alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in non meno di sette camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. Negli alberghi la capacità ricettiva può riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40% del totale.

 

Quali richieste può presentare

Segnalazione certificata di inizio attività per strutture ricettive alberghiere

 
Quali effetti avrà la richiesta?

L’attività può iniziare immediatamente con la presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine.

 
Quali atti e documenti sono richiesti?

- copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art.38 (L-R) del dichiarante (solo per inoltro tramite altra persona diversa dal dichiarante) 
-  planimetria della struttura (in scala 1:100 o altra scala indicata dal Comune), firmata da un tecnico abilitato, con rappresentazione delle caratteristiche strutturali (dimensioni, rapporti illuminanti, rapporti aeranti) e funzionali (destinazione dei locali e posizionamento degli impianti tecnologici) 

    
Esistono tempi da rispettare?

Termine per la conclusione del procedimento previsto dalla legge: 60 gg.

 
Ci sono costi o tariffe previsti?

Nessun costo per quanto di competenza del Servizio SUAP.

 
 Ci sono limitazioni?

L’attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizio-urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie e di prevenzione incendi, nonché nel rispetto della disciplina alberghiera di cui alla LR 16/2004.
Non vi sono contingenti riferiti al settore alberghiero; l’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio (CCIAA) costituisce condizione per l’esercizio dell’attività turistica.

 
 Normativa:

- LR 16/2004;
- RD 773/1931 (artt. 86 e 109);
- Delibera Giunta Regionale n. 916/2007;
- Determinazioni del Responsabile del Servizio Turismo della Regione del 29/08/2007 n. 10946.

  
 Altre notizie:

Chiarimenti e avvertenze: procedimento particolarmente complesso per cui si invita il richiedente a rivolgersi al Servizio SUAP 
 

Data ultima modifica: 10 Gennaio 2018