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Alberghi e altre strutture ricettive - Residenza turistico alberghiera(RTA): Segnalazione certificata di inizio dell’attività (Scia)
Chi è interessato al servizio?
Coloro che intendono avviare l’attività di residenza turistico alberghiera, cioè una struttura ricettiva a gestione unitaria, aperta al pubblico, ubicata in uno o più stabili, che fornisce alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in non meno di sette camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. Nelle RTA (residenze turistico alberghiere) la capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura non superiore al 40% del totale.
Quali richieste può presentare
Segnalazione certificata di inizio di attività
Quali effetti avrà la richiesta?
L’attività può iniziare immediatamente con la presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro il termine.
Quali atti e documenti sono richiesti?
- copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art.38 (L-R) del dichiarante (solo per inoltro tramite altra persona diversa dal dichiarante)
- planimetria della struttura (in scala 1:100 o altra scala indicata dal Comune), firmata da un tecnico abilitato, con rappresentazione delle caratteristiche strutturali (dimensioni, rapporti illuminanti, rapporti aeranti) e funzionali (destinazione dei locali e posizionamento degli impianti tecnologici)
Esistono tempi da rispettare?
Non esistono periodi particolari in cui deve essere presentata la segnalazione certificata.
La segnalazione va presentata prima di iniziare l’attività.
Ci sono costi o tariffe previsti?
Non sono previsti costi o tariffe per questo procedimento per quanto di competenza del Servizio SUAP.
Ci sono limitazioni?
L’attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizio-urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie e di prevenzione incendi, nonché nel rispetto della disciplina alberghiera di cui alla LR 16/2004.
Non vi sono contingenti riferiti al settore alberghiero.
Normativa:
- Legge Regionale 16/2004;
- Deliberazione della G.R. dell’Emilia Romagna n. 1017 del 20/07/2009;
- Determinazione del responsabile del Servizio Turismo e Qualità aree turistiche della Regione Emilia Romagna n. 10585 del 20 ottobre 2009;
- L 241/1990;
- D.Lgs 59/2010;
- RD 18 marzo 1931, n.773.
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