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Trasferimento di residenza all'estero (iscrizione AIRE)
Il cittadino italiano dimorante abitualmente all’estero,al fine dell’iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), può presentare dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero, prima della partenza, presso il proprio comune di residenza. Egli sarà tenuto, entro di 90 giorni dall’arrivo nella località estera, a presentare ulteriore istanza all’ufficio consolare italiano competente per territorio e l'iscrizione verrà effettuata solo a seguito della ricezione da parte del Comune della comunicazione consolare.
Alternativamente è possibile presentare direttamente, entro di 90 giorni dall’arrivo nella località estera, domanda all’ufficio consolare italiano competente per territorio.
Chi può farne richiesta
I cittadini italiani in procinto di trasferirsi stabilmente all’estero ma ancora in Italia al momento della presentazione della dichiarazione.
Ciascun componente maggiorenne della famiglia è tenuto a rendere, firmando il modulo, la dichiarazione per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
Documentazione necessaria
- documento di identità in corso di validità
- al momento della domanda il cittadino è tenuto a comunicare l'indirizzo dove intende stabilire la propria residenza all'estero.
Costi e modalità di pagamento
Gratuito.
Tempi del procedimento
L’iscrizione AIRE viene registrata, indipendentemente dalla procedura scelta dal cittadino, registrata entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione consolare e decorre:
- dalla data della dichiarazione presentata in Comune, se questa è stata rilasciata
- se è stata presentata unicamente la dichiarazione all’ufficio consolare italiano dalla data di quest’ultima.
Il procedimento si conclude, in ambo i casi, a seguito di accertamento sulla veridicità di quanto dichiarato, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione consolare.
Come fare/cosa fare
I cittadini potranno presentare la dichiarazione utilizzando l’apposita modulistica ministeriale, debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla documentazione prevista dalla legge, tramite una delle seguenti modalità:
- direttamente agli sportelli
- per raccomandata A.R.
- per fax
- per via telematica (email o Posta Elettronica Certificata).
Riferimenti normativi
Legge n. 470 del 27 ottobre 1988; Decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 6 settembre 1989; Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, modificato dal D.P.R. n. 154 del 30 luglio 2012 e dal D.P.R. n. 126 del 17 luglio 2015.
Modulistica
Modulo pdf con campi compilabili.
Domande Frequenti
Accedi alla pagina delle FAQ: domande ricorrenti.
Ulteriori informazioni
Silenzio assenso o diniego: Silenzio assenso in base all’art. 20 Legge 07 agosto 1990 n. 241.
Servizi responsabili del procedimento per ambito territoriale:
- Servizio Polifunzionale Castel Bolognese, Faenza e Solarolo
- Servizio Polifunzionale Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.
Potere sostitutivo: Sindaco quale Ufficiale di Governo e titolare della funzione.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:
- ricorso gerarchico al Prefetto
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile.
Autocertificazioni: SI.
Modalità di controllo autocertificazioni: Il controllo sulla dichiarazione viene effettuato con accertamenti anagrafici.
Controllo autocertificazioni: Il controllo sulla dimora dichiarata viene effettuato per tutte le pratiche.
Privacy: Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’Unione della Romagna Faentina alla quale i Comuni ad essa aderenti hanno delegato la gestione dei servizi, secondo le specifiche norme in materia sopra esposte. I dati raccolti vengono divulgati alle pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti anagrafici, come normativamente previsto.