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Rilascio Carte di Identità a cittadini residenti nel comune
Rilascio della Carta d’Identità, documento di riconoscimento personale, a cittadini residenti nel comune.
Chi può farne richiesta
Il cittadino residente nel Comune, di qualsiasi nazionalità:
- non in possesso di Carta d'Identità, in quanto trattasi di primo rilascio del documento o in caso di smarrimento o furto del precedente;
- in possesso di Carta d'Identità deteriorata o in scadenza nei 180 giorni successivi alla richiesta.
I soli cittadini italiani possono richiedere la Carta d'Identità valida l’espatrio.
La carta d'identità è un documento attualmente in circolazione in due formati:
- la Carta d'Identità elettronica, non viene consegnata immediatamente al cittadino, ma per la quale è fornita, contestualmente alla richiesta, una ricevuta munita di fotografia, facente funzioni di documento di riconoscimento nel territorio nazionale. É attualmente obbligatorio questo formato, salve specifiche eccezioni
- la Carta d'Identità cartacea, rilasciabile solo al cittadino che necessita immediatamente della Carta d’Identità per documentate esigenze (ad esempio: motivo di viaggio, salute o di partecipazione a concorsi o gare pubbliche).
Documentazione necessaria
- per l'identificazione è necessario esibire il documento di identità precedente o altro documento di riconoscimento in corso di validità (passaporto, patente di guida, porto d’armi, …)
- n. 1 fotografia formato tessera, recente (meno di sei mesi) in caso di Carta d’Identità Elettronica - CIE (oppure: n. 3 fotografie formato tessera, uguali tra loro, in caso di Carta d’Identità cartacea); le caratteristiche delle fotografie (CIE e formato cartaceo) sono illustrate nella Nota del Ministero dell'Interno e, per maggiori informazioni, consulta anche il documento contenente esempi di fotografie errate e corrette.
- codice fiscale.
Nei casi in cui:
-
la precedente Carta d’Identità sia ancora in corso di validità al momento del rilascio della nuova:
> se fisicamente in possesso del cittadino è necessario riconsegnarla, anche se deteriorata
> se smarrita o rubata occorre esibire la relativa denuncia effettuata presso i competenti organi di pubblica sicurezza
- venga richiesta la Carta d'Identità valida per l’espatrio l’interessato dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio del passaporto. Se minorenne questa dichiarazione dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori. Nel caso uno dei genitori si trovi nell'impossibilità di presentarsi personalmente, potrà compilare e sottoscrivere il modello di assenso che dovrà essere presentato, unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, al momento del rilascio della Carta d'Identità.
Costi e modalità di pagamento
- € 22,00 per il rilascio della Carta d’Identità elettronica, da pagarsi allo sportello, in contanti o tramite POS
- € 5,20 per il rilascio della Carta d’Identità cartacea, da pagarsi allo sportello, in contanti o tramite POS.
Tempi del procedimento
La Carta d’Identità elettronica viene recapitata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro 6 giorni lavorativi a scelta del cittadino:
- all’indirizzo dal lui dichiarato (sarà necessario firmare alla consegna)
- presso l’Ufficio Anagrafe, dove il cittadino potrà ritirarla.
La Carta d’Identità cartacea viene rilasciata immediatamente.
Come fare/cosa fare
L’interessato deve presentarsi personalmente allo sportello, munito della documentazione necessaria per il rilascio.
In occasione del rilascio della Carta d'Identità è prevista la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte, così come disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministero dell'Interno congiuntamente al Ministero della Salute.
Riferimenti normativi
Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931; Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940 e successive modificazioni; Legge n. 1185 del 21 novembre 1967; Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni; Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 6 agosto 1974; Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, modificato dal D.P.R. n. 154 del 30 luglio 2012 e dal D.P.R. n. 126 del 17 luglio 2015; Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni; Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni; Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999; Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011; Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012; Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012; Note Ministero Interno.
Modulistica
Modulo pdf con campi compilabili.
Domande Frequenti
Accedi alla pagina delle FAQ: domande ricorrenti.
Ulteriori informazioni
Silenzio assenso o diniego: Non applicabile.
Servizi responsabili del procedimento per ambito territoriale:
- Servizio Polifunzionale Castel Bolognese, Faenza e Solarolo
- Servizio Polifunzionale Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.
Potere sostitutivo: Sindaco quale Ufficiale di Governo e titolare della funzione.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:
- ricorso gerarchico al Prefetto
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile.
Autocertificazioni: NO.
Privacy: Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’Unione della Romagna Faentina alla quale i Comuni ad essa aderenti hanno delegato la gestione dei servizi, secondo le specifiche norme in materia sopra esposte. I dati raccolti vengono divulgati alle pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti anagrafici, come normativamente previsto.