Iscrizione anagrafica
Richiesta iscrizione all’anagrafe delle persone residenti, da presentarsi entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento.
Chi può farne richiesta
I cittadini che abitano stabilmente nel Comune e che dispongono di un alloggio nel territorio comunale. Ogni componente maggiorenne della famiglia è tenuto a presentare richiesta per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
I cittadini comunitari o extracomunitari devono essere inoltre in possesso dei documenti previsti dalle normative specifiche.
Documentazione necessaria
- documentazione attestante il titolo per l’uso dell’alloggio o autocertificazione recante elementi utili alla verifica di quanto dichiarato.
Nel caso di cittadino italiano, e di cittadino straniero (di qualunque nazionalità) proveniente da altro comune italiano:
- documento di identità in corso di validità.
Nel caso di cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea occorre presentare anche i seguenti documenti:
- passaporto (solo se proveniente dall’estero; non necessario se in possesso di permesso di soggiorno per asilo politico)
- titolo di soggiorno in corso di validità
- atti autentici, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (opzionalmente, se interessati alla registrazione in anagrafe dei dati risultati dagli atti medesimi).
In alternativa al titolo di soggiorno in corso di validità:
- se in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo: titolo di soggiorno scaduto e ricevuta della richiesta di rinnovo
- se in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno e domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico
- se attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: nulla osta rilasciato dallo Sportello unico e ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso
- se familiare di nazionalità non appartenente all’Unione Europea di cittadino dell’Unione Europea: richiesta di rilascio di permesso di soggiorno, quale famigliare di cittadini Unione Europea
- se richiedente cittadinanza “Jure Sanguinis” (straniero discendente di un cittadino italiano): oltre alla documentazione per la pratica di cittadinanza è necessario il passaporto, con timbro di arrivo se da Stato facente parte dell’area Schengen, o la dichiarazione di presenza se da Stato non facente parte dell’area Schengen.
Il bambino nato da genitori stranieri residenti ma occasionalmente all’estero per il parto è iscrivibile con: atto di nascita originale, tradotto e legalizzato (in questo caso il cittadino sarà iscritto in anagrafe per nascita).
Nel caso di cittadino straniero appartenente all’ Unione Europea, per motivi diversi dal trasferimento da altro comune (es. dall’estero), occorre presentare anche i seguenti documenti:
- carta d'identità valida per l’espatrio o passaporto del paese di appartenenza in corso di validità
- atti autentici, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (opzionalmente, se interessati alla registrazione in anagrafe dei dati risultati dagli atti medesimi).
Inoltre, in alternativa, uno dei seguenti documenti:
- se lavoratore: documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo
- se non lavoratore: autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato e un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sanitari sul territorio nazionale della durata di almeno un anno
- se studente (non lavoratore): documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale, autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato e assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sanitari sul territorio nazionale della durata di almeno un anno
- se familiare* dell’Unione Europea di cittadino dell’Unione Europea: documentazione attestante il rapporto di parentela e documentazione relativa all’attività lavorativa del familiare cittadino dell’Unione Europea o autodichiarazione del possesso delle risorse economiche sufficiente per sé stesso e per i propri familiari.
(*) per la nozione di familiare si rinvia all’art. 2 del D. Lgs 06 febbraio 2007 n. 30.
Costi e modalità di pagamento
Gratuito.
Tempi del procedimento
La registrazione anagrafica avviene entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione di residenza, con decorrenza dal ricevimento stesso.
La dichiarazione è soggetta ad accertamenti nel termine di 45 giorni:
- se gli accertamenti restituiscono esito positivo il procedimento si conclude definitivamente in tale termine
- se gli accertamenti restituiscono esito negativo, viene inviata comunicazione di preavviso di rigetto, concedendo all’interessato 10 giorni dal ricevimento per fornire osservazioni utili per addivenire all’esito positivo. In tal caso il procedimento si conclude, previa valutazione delle osservazioni e ulteriori accertamenti, entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle osservazioni, con la conferma dell’iscrizione o con il rigetto definitivo, cui consegue ripristino della posizione anagrafica precedente degli interessati.
Come fare/cosa fare
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica ministeriale, debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla documentazione prevista dalla legge, tramite una delle seguenti modalità:
- direttamente agli sportelli
- per raccomandata A.R.
- per fax
- per via telematica (email o Posta Elettronica Certificata).
Riferimenti normativi
D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012 n. 154 e dal D.P.R. 17 luglio 2015 n. 126; Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e successive modificazioni; Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; D.Lgs 06 febbraio 2007 n. 30.
Modulistica
Domande Frequenti
Accedi alla pagina delle FAQ: domande ricorrenti.
Ulteriori informazioni
Silenzio assenso o diniego: Silenzio assenso in base all’art. 20 Legge 07 agosto 1990 n. 241.
Servizi responsabili del procedimento per ambito territoriale:
- Servizio Polifunzionale Castel Bolognese, Faenza e Solarolo
- Servizio Polifunzionale Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.
Potere sostitutivo: Sindaco quale Ufficiale di Governo e titolare della funzione.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:
- ricorso gerarchico al Prefetto
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile.
Autocertificazioni: SI.
Modalità di controllo autocertificazioni: Il controllo sulla dichiarazione viene effettuato con accertamenti anagrafici.
Controllo autocertificazioni: Il controllo sulla dimora dichiarata viene effettuato per tutte le pratiche.
Privacy: Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’Unione della Romagna Faentina alla quale i Comuni ad essa aderenti hanno delegato la gestione dei servizi, secondo le specifiche norme in materia sopra esposte. I dati raccolti vengono divulgati alle pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti anagrafici, come normativamente previsto.