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UNIONE. Elenchi dei Giudici Popolari
I cittadini interessati possono richiedere l’iscrizione nell’albo comunale fino al 31 luglio 2021.
Come ogni anno dispari, all’interno di ciascun Comune si rinnovano gli elenchi dei giudici popolari. Queste figure sono previste dalla Costituzione e siedono all’interno della Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello insieme ai giudici togati.
Gli elenchi contenenti i nominativi dei giudici popolari sono normalmente aggiornati attraverso un’estrazione a sorte ogni due anni. Tuttavia, è possibile richiedere di essere iscritti all’elenco entro il 31 luglio 2021, qualora il cittadino rispetti tutti i requisiti previsti dalla legge per la figura del giudice popolare (L. 287/1951, artt. 9-10 e smi).
I requisiti previsti sono i seguenti:
- residenza nel comune
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale
- età compresa tra 30 e 65 anni
- diploma di scuola media inferiore (per i giudici di Corte d'Assise) e diploma di scuola media superiore (per i giudici di Corte d'Assise d'Appello).
Non possono entrare a far parte dell’albo magistrati e funzionari in attività di servizio, persone appartenenti a organi di Polizia o di Forze armate in attività di servizio e ministri di culto e religiosi di qualsiasi ordine e congregazione.
Per ogni giorno di effettivo servizio svolto, al giudice popolare spettano indennità variabili, che possono andare dai 25 ai 61 euro.
Per fare domanda di iscrizione è necessario scaricare il modulo sul sito web del proprio Comune, dove si possono trovare informazioni dettagliate sulle modalità di presentazione della richiesta.
L'iscrizione ha carattere permanente: pertanto, la cancellazione può avvenire solo se vengono a meno i requisiti di idoneità o se si richiede la cancellazione.
Maggiori informazioni sono disponibili sui singoli siti web comunali.