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Istruzioni chiusura pratiche sismiche
Chiusura pratiche sismiche ANTE L.R. 19/2008
Per quanto riguarda i titoli abilitativi sismici (sia depositi che autorizzazioni) conseguiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 19/2008 (ossia precedenti al 1° giugno 2010) si informa che, a seguito delle recenti modifiche all’art. 67 del D.P.R. 380/2001, il Certificato di Rispondenza delle opere alle norme tecniche per le costruzioni rilasciato dall'ufficio tecnico della Regione (di cui all'art. 62 del DPR 380/2001, ex art. 28 L. 64/1974) non costituisce più una condizione per acquisire la conformità edilizia e agibilità dei lavori realizzati. Infatti "Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni, previsto dall’art. 62".
Inoltre, per le riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti e per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità “il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori". Quindi gli interventi attualmente in fase di conclusione, che siano stati depositati o autorizzati sotto il profilo sismico fra il 1983 (data della classificazione sismica) e il 1° giugno 2010, non necessitano più del rilascio da parte degli uffici tecnici della Regione del Certificato di Rispondenza delle opere alle norme tecniche per le costruzioni, che era obbligatoriamente richiesto per i lavori soggetti a controllo sistematico (autorizzazioni) e per quelli soggetti a controllo a campione (depositi sorteggiati).
In base alla tipologia di opere, il Certificato di collaudo statico e la Dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore lavori - che sostituiscono il Certificato di Rispondenza - devono essere depositati direttamente tramite ACCESSO UNITARIO presso il SUE del Comune di riferimento.
Chiusura pratiche sismiche POST L.R. 19/2008
La documentazione dovuta per la conclusione dei lavori (eventuali documenti integrativi, varianti non sostanziali, comunicazione fine lavori strutturale, relazione a struttura ultimata, attestazione di rispondenza del direttore dei lavori o se dovuto collaudo e certificati dei materiali) deve essere presentata secondo le seguenti modalità.
Pratiche sismiche trasmesse entro il 31/12/2018 (competenza Regione Emilia-Romagna):
- varianti non sostanziali (MUR A.15/D.9): trasmissione tramite ACCESSO UNITARIO agli sportelli SUE/SUAP dell’Unione della Romagna Faentina - URF;
- altra documentazione conclusiva: trasmissione mediante ACCESSO UNITARIO allo sportello SUE/SUAP dell’Unione della Romagna Faentina e alla Struttura regionale che ha istruito la pratica - Servizio Area Romagna Sede di Ravenna (stpc.ravenna@regione.emilia-romagna.it) oppure Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it);
Pratiche sismiche trasmesse dal 1/1/2019 AL 31/12/2022 (competenza Nuovo Circondario Imolese), indipendentemente dalla modalità di trasmissione del primo inoltro:
- varianti non sostanziali (MUR A.15/D.9): trasmissione tramite ACCESSO UNITARIO agli sportelli SUE/SUAP dell’Unione della Romagna Faentina – URF;
- altra documentazione conclusiva: trasmissione mediante ACCESSO UNITARIO allo sportello SUE/SUAP dell’Unione della Romagna Faentina
Pratiche sismiche trasmesse dal 1/1/2023:
- documentazione integrativa: trasmissione via PEC all’URF (pec@cert.romagnafaentina.it)
- varianti sostanziali: nuove pratiche in Accesso Unitario;
- varianti non sostanziali (MUR A.15/D.9): inoltro mediante Accesso Unitario;
- comunicazione fine lavori strutturali (MUR A.16/D.10): inoltro mediante Accesso Unitario;
- attestazione di rispondenza (MUR A.17/D.11): inoltro mediante Accesso Unitario;
- deposito di certificati di collaudo (MUR A.18/D.12): inoltro mediante Accesso Unitario;
- richiesta di proroga di validità del titolo sismico: inoltro mediante Accesso Unitario