Vai ai contenuti principali

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Chi è interessato?

Coloro che intendono eseguire le seguenti trasformazioni edilizie:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o modifiche ai prospetti;
  • gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del Dlgs 42/2004 o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;
  • gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
  • il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
  • le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, che riguardino parti strutturali dell’edificio e siano rilevanti sismicamente;
  • l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
  • le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22 della LR 23/2004;
  • la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122;
  • gli interventi di nuova costruzione disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, per i quali gli interessati, in alternativa al permesso di costruire, possono presentare una SCIA.

Come presentare la SCIA?

I proprietari o gli aventi titolo, attraverso un tecnico abilitato e a tal fine delegato, possono presentare la SCIA  in via telematica con una delle seguenti modalità :

  • mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) da indirizzare all’Unione delle Romagna Faentina al seguente indirizzo: pec@cert.romagnafaentina.it
  • mediante Sistema di interscambio per la compilazione e l'invio telematico delle pratiche SUE e SUAP dell'Emilia-Romagna: Accesso Unitario

Quali effetti avrà la SCIA?

Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, lo Sportello unico verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte o che il soggetto si è riservato di presentare alla fine dei lavori e:

  1. in caso di verifica negativa, comunica in via telematica all'interessato e al progettista l'inefficacia della SCIA;
  2. in caso di verifica positiva, trasmette in via telematica all'interessato e al progettista la comunicazione di regolare deposito della SCIA.

La SCIA è efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito e comunque decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione, in assenza di comunicazione della verifica negativa.
Entro i trenta giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento. L'amministrazione comunale ha definito modalità di svolgimento del controllo a campione. L’esito del sorteggio è consultabile sulla seguente pagina del portale:
http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/SUE-Sportello-Unico-per-l-Edilizia/Sorteggio-pratiche-edilizie-e-sismiche/Verbali-sorteggio-SCIA-URF
Il termine di trenta giorni può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.
Se la SCIA è subordinata all'acquisizione anche di un solo atto di assenso, comunque denominato, o all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato, unitamente alla SCIA, presenta la relativa istanza allo Sportello unico, corredata dalla necessaria documentazione. Lo Sportello unico, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, convoca la conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della L. 241/1990, e l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della stessa conferenza di servizi.
Qualora si rilevi che sussistono motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi dell'intervento, lo Sportello unico vieta la prosecuzione dei lavori, ordinando altresì il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso.
Nel caso in cui rilevi violazioni della disciplina dell'attività edilizia, che possono essere superate attraverso la modifica conformativa del progetto, lo Sportello unico ordina agli interessati di predisporre apposita variazione progettuale entro un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, disponendo la sospensione dei lavori per le parti interessate dalla conformazione del progetto.

Quali atti e documenti sono richiesti?

La domanda andrà redatta sulla Modulistica edilizia unificata regionale scaricabile al seguente link:
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale
Alla domanda andrà allegata la documentazione essenziale prevista dalla Modulistica edilizia unificata tra cui gli elaborati progettuali e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera la conformità dell’intervento alla disciplina dell'attività edilizia.
Se la SCIA è subordinata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato, unitamente alla SCIA, presenta la relativa istanza allo Sportello unico, corredata dalla necessaria documentazione.
In conformità alla normativa edilizia comunale andranno inoltre allegati i seguenti documenti:

tutti gli interventi:

  • relazione per la verifica puntuale degli “Obiettivi di qualità”  di cui agli artt. 26 e 27 della Tav. P2 del RUE;

interventi in zona agricola:

  • dichiarazione sotto forma di atto notorio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 sul possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale con indicazione del riferimenti del Certificato rilasciato dalla Regione ove venga richiesto l’esonero del pagamento del contributo di costruzione;
  • bozza di atto d'asservimento del fondo nei casi previsti dall’art. 12.4 della Tav. P2 del RUE;

interventi in cui si chiede l’applicazione degli incentivi:

  • richiesta di accesso al sistema degli incentivi e compensazione di cui al Titolo VIII della Tav. P2;
  • proposta di compensazione in conformità all’art. 30 della Tav. P2 del RUE;
  • schema atto d’obbligo/convenzione con l’impegno a realizzare le azioni compensative e idonea garanzia;

Esistono tempi da rispettare?

I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali termini, in assenza di proroga , la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova SCIA.
Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.

Ci sono costi o tariffe previsti?

Il versamento dei diritti di segreteria e del contributo di costruzione dovrà indicare in causale il comune in cui si realizza l’intervento e andranno anche indicati gli importi delle diverse quote: diritti di segreteria, U1, U2, QCC, D, S, CS e monetizzazioni (Esempio: FAENZA - 100 diritti - 1000U1 – 1000U2 – 5000QCC ….).

Modalità di versamento:

  • presso la Tesoreria della Unione Romagna Faentina c/o “CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A.” IBAN IT 82 C 06270 13199 T20990000853;
  • sul C/C postale n. 99061194, intestato a UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, utilizzando bollettini Mod. ch-8-quater AUT. Cod. 129501.

Informazioni:

Ufficio di riferimento: SUE – Gestione Edilzia
Responsabile: arch. Francesca Vassura
Per info:
geom. Barbara Albonetti (in particolare per i comuni di Castel Bolognese e Solarolo)
geom. Daniele Bernabei (in particolare per il comune di Faenza)
arch. Daniela Mambelli (in particolare per i comuni di Riolo Terme e Casola)
ing. Riccardo Pasini (in particolare per i comuni di Brisighella e Faenza)
I tecnici del SUE-Gestione edilizia ricevono su appuntamento da prenotare sul servizio di agenda on-line disponibile al seguente link:
https://apps.romagnafaentina.it/civiliaow/portal/

Normativa:

Modulistica:

  • Procura speciale
  • Richiesta riduzione diritti di segreteria (Comune di Faenza)
  • Comunicazione di voltura
  • Comunicazione proroga inizio/fine lavori
  • Schema atto d’asservimento dei terreni per interventi funzionali all’attività agricola
  • Schema atto d’asservimento dei terreni per interventi non funzionali all’attività agricola

Altre notizie:

I pareri espressi dalla CQAP sono consultabili alla seguente pagina del portale:
http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/SUE-Sportello-Unico-per-l-Edilizia/Commissione-per-la-Qualita-Architettonica-e-Paesaggio/Pareri-della-CQAP-dell-Unione-della-Romagna-Faentina

Data ultima modifica: 19 Giugno 2023