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Ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace
Quali atti impugnare
Le ordinanze di ingiunzione emanate:
- dal Sindaco a seguito del rigetto di ricorsi proposti a verbali contestati per violazioni a regolamenti comunali e ordinanze sindacali
- dal Prefetto a seguito del rigetto di ricorsi proposti a verbali contestati per violazioni al Codice della Strada
- da altre autorità quando previsto nell’ordinanza ingiunzione stessa
entro il termine di 30 giorni.
I verbali contestati per violazioni al Codice della strada, entro 30 giorni, se:
- non è stato proposto ricorso al Prefetto
- non è stato effettuato il pagamento.
Come depositare il ricorso
Entro i suddetti termini il ricorso deve essere depositato con una delle segenti modalità:
- a mano, direttamente all'Ufficio del Giudice di Pace, competente per territorio, che ha sede a Faenza (RA) in Corso Matteotti n.3 (orario cancelleria: 10:30 – 12:30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 09:00 alle ore 11:00 il venerdì)
- a mezzo raccomandata A.R. indirizzata all’Ufficio del Giudice di Pace di Faenza Corso Matteotti 3 - 48018 Faenza (RA). In questa seconda ipotesi, per dimostrare l’invio nei termini fa fede la ricevuta di spedizione postale.
Queste sono le uniche due modalità di iscrizione a ruolo della causa.
È irricevibile il ricorso inviato via PEC, per e-mail o a mezzo fax.
Quanto costa
Per il deposito del ricorso occorre allegare il contributo unificato, una tassa introdotta il 1° marzo 2002, che è andata ad accorpare tutte le imposte che fino ad allora venivano versate per i procedimenti civili, penali ed amministrativi.
Si può pagare, tenendo conto della sotto indicata tabella, presso:
- gli Uffici Postali: utilizzando l’apposito Bollettino di conto corrente postale contributo unificato
- in banca o via internet con il Modello F23 Agenzia delle Entrate
- in tabaccheria o presso gli agenti della riscossione.
Come scrivere il ricorso
Nel ricorso dovranno essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, l’eventuale domicilio presso il quale sarà notificato il decreto con cui il Giudice di Pace fissa l’udienza di comparizione se si desidera sia diverso da quello della propria residenza e, un numero di telefono per eventuali comunicazioni urgenti della cancelleria.
Se è nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti.
Nel caso in cui il ricorso non contenga la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, ovvero l’indicazione del procuratore, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
E' importante allegare al ricorso l'atto impugnato, cioè il verbale, in originale, e tutti i documenti, anche in copia, utili per sostenere le proprie ragioni.
Occorre poi indicare, anche sinteticamente, ma in modo chiaro, i motivi di opposizione, cioè le rimostranze avverso il verbale perché ritenuto illegittimo oppure le ragioni di fatto o motivazioni che hanno condotto a commettere la violazione e che possono essere ritenute utili dal Giudice al fine dell'accoglimento del ricorso.
E' possibile chiedere al Giudice l'assunzione di prove per sostenere i motivi di opposizione.
Deve poi essere formulata la richiesta, a conclusione del ricorso, di annullamento del provvedimento opposto e, sussistendone i giusti motivi (che andranno indicati per ottenere l’eventuale beneficio concesso dal Giudice), in subordine, cioè nel caso il ricorso venga respinto, la determinazione della sanzione al minimo edittale. Può inoltre essere richiesta la sospensione dell’esecuzione del provvedimento che il Giudice può disporre, per gravi e documentati motivi, nella prima udienza di comparizione.
Il ricorso va firmato obbligatoriamente da parte del destinatario della sanzione, cioè chi è indicato sul provvedimento opposto, a pena di irricevibilità dello stesso.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice di Pace convalida il provvedimento opposto.