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Ricorso amministrativo al Prefetto
Quando si può fare richiesta di ricorso al Prefetto
Si può ricorrere al Prefetto per richiedere l'annullamento di verbali per violazioni al Codice della Strada o per altre violazioni, secondo le indicazioni contenute nei verbali di accertamento.
Presentazione del ricorso
Il ricorso al Prefetto può essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (ai sensi art. 201 Codice della Strada). Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata ovvero il trasgressore è stato fermato dall’agente Polizia Municipale su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale. Se il verbale d’accertamento (c.d. preavviso) è rinvenuto sul parabrezza del veicolo, non si è ancora in presenza di atto perfezionato. Pertanto, occorre attendere la notificazione del verbale nei confronti del proprietario che deve avvenire entro 90 giorni dalla data di accertamento, così come modificato dalla Legge 120/2010 (art. 201 del Codice della Strada).
Come presentare il ricorso
Lo scritto difensivo redatto in carta semplice deve essere intestato al Prefetto della Provincia di Ravenna e può essere inviato con una delle seguenti modalità:
- raccomandata a.r. direttamente all'Unione della Romagna Faentina - Piazza del Popolo 31 - 48018 Faenza (RA)
- raccomandata a.r. alla Prefettura di Ravenna Piazza del Popolo 26 - 48121 Ravenna (RA)
- consegna a mano direttamente all'Ufficio verbali della Polizia Municipale della Romagna Faentina a Faenza in Via Baliatico n.3 negli orari di front-office (martedì, mercoledì 9-12; giovedì 14-17; venerdì 9-12; sabato 8.30-12.30. Chiuso il lunedì.).
Allo scritto si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue motivazioni (per es. copie permessi, copie certificati medici, dichiarazioni datore lavoro, copie documenti veicolo, ecc.).
Se si ritiene necessario si può richiedere audizione personale al Prefetto.
Tempistiche
Dal ricevimento del ricorso il Comando di Polizia Municipale ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.
La Prefettura ha a disposizione 120 giorni per emettere provvedimento d’ingiunzione di pagamento o d’archiviazione del verbale.
Il provvedimento di rigetto del ricorso ed ingiunzione di pagamento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua data di emissione.
In caso di mancato accoglimento del ricorso, il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella indicata a verbale (c.d. minimo edittale). Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento sarà avviata la procedura coattiva prevista dalla legge.
Il provvedimento del Prefetto può essere impugnato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, presentando opposizione direttamente alla Cancelleria del Giudice di Pace di Faenza in Corso Matteotti n.3, o tramite raccomandata a.r.