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Cautele in materia di accensione fuochi
Cautele per l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi nelle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi
"E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni; durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della L. n. 47/1975, tale distanza è elevata a 200 m.
E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra.
Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti - previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.
E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno dei predetti aree e terreni, con le modalità di cui al comma precedente; alle stesse condizioni essa è consentita, inoltre, su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura dell'Ente delegato competente per territorio.
Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi è permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone preventivo avviso, entro le precedenti quarantotto ore, al locale Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco; comunque si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide; l'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave pericolosità.
Nei casi di cui ai commi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della L. n. 47/1975, nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
E' parimenti vietato l' abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia.
L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 100 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi, elevati a 200 m in periodo dichiarato di grave pericolosità.
All'interno delle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi, o a meno di 100 m da essi, non è permesso, senza autorizzazione dell'Ente delegato in materia forestale, realizzare discariche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.
Nell'eventuale autorizzazione devono essere prescritte le cautele per evitare tale pericolo.
Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967, quella di cui all'art. 11 della L. n. 47/1975, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923, quando si siano verificati danni al bosco.
Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del Codice penale, viene inoltrata immediata informativa all'Autorità giudiziaria".