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Accensione fuochi controllati nelle attività di campeggio dei gruppi scout
La Giunta Regionale, con delibera n. 1172 del 2 agosto 2017, ha approvato il nuovo Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge 353/2000 per il periodo 2017-2021.
Il Piano recepisce anche quanto stabilito dall' art.14, comma 6, della L.R. 28 luglio 2008, n.14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni", in merito alla possibilità di accensione di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, durante l'attività di campeggio dei gruppi scout.
In tale contesto, l'accensione di fuochi controllati si rivela meritevole di essere autorizzata, con le dovute prescrizioni, anche nelle aree e nei periodi nei quali tale pratica non è consentita dall'art. 33 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett.a) della L.R. 1/2005, i Sindaci possono autorizzare l'accensione dei fuochi, anche nei periodi per cui è dichiarato lo stato di pericolosità, sentito, ove necessario, il parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e dandone segnalazione al Gruppo Carabinieri Forestale.
All'interno del territorio del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) di Rete Natura 2000 "Alta Valle del Torrente Sintria", "Alto Senio", "Calanchi pliocenici dell'Appennino Faentino" e "Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi" ricadenti nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina, dovranno preventivamente essere acquisiti il nulla osta ed i pareri, previsti dalla normativa vigente, all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna.
L'autorizzazione in questione può riguardare l'accensione di fuochi controllati nell'ambito delle attività di campeggio dei gruppi scout con le seguenti misure cautelari, atte a scongiurare un rischio di incendio boschivo:
- per il riscaldamento o per la cottura delle vivande nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, come previsto dall'art. 33 delle PMPF vigenti per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare in tali ambiti, con le necessarie cautele negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, erbe secche e da altri materiali infiammabili, purchè si utilizzino strutture rimovibili o, comunque, si adottino tutti gli accorgimenti idonei ad impedire la dispersione e la diffusione delle braci, delle faville e delle scintille
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per il fuoco di bivacco e per finalità diverse dal cucinare, il fuoco controllato potrà essere acceso dal responsabile dell'associazione scout nei terreni saldi, pascolivi e a distanze dalle aree forestali inferiori a quelle indicate nell'art.33 delle P.M.P.F., in aree comunque preventivamente individuate.
Il fuoco dovrà essere acceso sempre al di fuori dalle aree forestali e mai sottochioma, in assenza di vento, in aree ripulite dalla vegetazione erbacea ed arbustiva , avendo cura di spegnere le braci dopo il loro utilizzo ed impedendo la diffusione di faville e scintille anche utilizzando apposite strutture rimovibili.
Modalità per la richiesta di autorizzazione
All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione al Sindaco, il responsabile del campo scout dovrà certificare la sua conoscenza di tutti gli accorgimenti necessari a ridurre al minimo il rischio di incendio boschivo attraverso l'attestazione di partecipazione alla giornata formativa appositamente organizzata dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Direzione generale dei Vigili del Fuoco e dal Comando Regione Carabinieri Forestale.
A tale scopo sono valide anche analoghe attestazioni rilasciate in passato dal Corpo Forestale dello Stato.
Potranno altresì essere valutate dal Sindaco attestazioni previste anche in altre Regioni e rilasciate da altri Enti preposti.
Il Responsabile del campo scout autorizzato dovrà preventivamente comunicare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al Gruppo Carabinieri Forestale, il proprio nominativo, l'ubicazione e la durata del campo nonchè gli orari di accensione dei fuochi.
Dette informazioni potranno essere comunicate anche utilizzando il Numero Verde Regionale 800841051 oppure l'indirizzo di posta elettronica so.emiliaromagna@vigilfuoco.it.
Fatti salvi i pareri dei Vigili del Fuoco e degli altri Enti competenti in materia, consultati dal Sindaco e le eventuali prescrizioni da essi derivanti, resta inteso che la valutazione definitiva sull'opportunità di accendere i fuochi, spetta in ultima analisi al responsabile del campo scout (in possesso dell'attestato e a tal fine debitamente informato) verificata al momento l'idoneità dell'area.