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Adozioni
Che cos' è?
L'adozione è un intervento disposto dal Tribunale per i minorenni in favore di minori in stato di abbandono e che sono stati dichiarati adottabili.
Vengono dichiarati adottabili i minori privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti e quando questa mancanza non è dovuta a cause di forza maggiore di carattere transitorio.
L'adozione è un provvedimento definitivo e, per effetto dell'adozione, il minore adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Esistono 2 forme di adozione:
- adozione nazionale, rivolta a bambini dichiarati adottabili dal Tribunale per i minorenni italiano;
- adozione internazionale, rivolta a bambini provenienti da un Paese straniero e dichiarati adottabili dall'organo competente dello Stato estero di appartenenza del minore.
Requisiti per potere adottare un bambino
- L'adozione è ammessa solo per le coppie unite in matrimonio da almeno tre anni. Per le coppie di fatto che decidono di sposarsi, gli anni di convivenza varranno come anni di matrimonio. Chi ha più di tre anni di convivenzapotrà adottare una bambina o un bambinosubito dopo il matrimonio nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità di tale convivenza.
- I coniugi non devono essere separati e tra di loro non deve esserci stata negli ultimi 3 anni una separazione personale neppure di fatto.
- Devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare.
- Tra i genitori adottivi e la bambina o il bambino deve esistere una specifica differenza di età: almeno 18 anni e non più di 45 anni di differenza. In alcuni casi particolari tale limite di età può essere derogato: ad esempio quando l'adozione riguarda un fratello del minore già adottato da quella coppia; o quando solo un componente della coppia supera il limite di età in misura non superiore a 10 anni.
- Possono essere adottati soltanto le minori o i minori dichiarati adottabili dal tribunale per i minorenni. In caso di adozione internazionale, la dichiarazione di adottabilità deve essere emessa dall' organo competente dello Stato estero.
Con il decreto di adottabilità vengono meno tutti i legami con la famiglia di origine ed la bambina o il bambino sono pronti a diventare a tutti gli effetti figlia o figlio di una coppia diversa da quella che lo ha generato.
Modalità di accesso
Le coppie che intendono adottare un bambino italiano o straniero, devono rivolgersi ai Servizi Sociali Associati per iniziare il percorso, necessario per presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni, che prevede lo svolgimento delle seguenti attività :
- informazione sull'adozione e sulle relative procedure;
- preparazione delle coppie attraverso l'organizzazione di corsi di preparazione condotti da esperti;
- indagine sociopsicologica svolta da un'equipe composta da Assistente Sociale e Psicologo attraverso colloqui "che riguardano la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare minori" (Art.22 Legge 149/2001).
Per ulteriori informazioni online in merito al percorso, alle modalità, ai benefici dell' adozione e ai costi per l' adozione internazionale, consultare anche i seguenti siti:
- Dipartimento per i Diritti e per le Pari Opportunità
- Commissione per le Adozioni Internazionali
- "Informa Famiglie e Bambini" a cura dei Centri per le Famiglie della Regione Emilia Romagna.
A chi rivolgersi?
All' assistente sociale dell'equipe adozione
c/o Centro per le Famiglie
Via S. Giovanni Bosco 1, 2° piano - 48018 Faenza (Ra)
Tel. 0546 691815; Fax 0546/691879
Orari di ricevimento al pubblico:
l'assistente sociale dell'equipe adozione riceve su appuntamento
Per maggiori dettagli
Orari di ricevimento Centro per le Famiglie
Portale del Ministero per le Pari Opportunità
Portale della Commissione per le Adozioni Internazionali
Portale "Informa Famiglie & Bambini"