Informativa sulla residenza per i cittadini britannici in Italia
Rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica.
Informativa ai cittadini in merito alla residenza dei cittadini britannici in Italia
Con l’Accordo di Recesso ratificato dall’Unione Europea e dal Regno Unito, le norme europee in materia di libera circolazione continueranno ad applicarsi ai cittadini britannici presenti in Italia ed ai loro familiari, durante tutto il periodo transitorio (1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020).
Cittadini britannici già residenti in Italia
- Il cittadino può rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza per il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell’art.18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea). Questa nuova Attestazione di Iscrizione Anagrafica è aggiuntiva rispetto agli altri documenti (attestazione di soggiorno permanente o temporaneo, rilasciati ai sensi del d.lgs. n. 30/2007), ed ha l’obbiettivo di attestare i diritti del cittadino britannico secondo l’Accordo di Recesso.
- La nuova Attestazione di iscrizione anagrafica (ai sensi dell’art.18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea) è, infatti, un documento aggiuntivo, e non sostitutivo dell’attestazione di soggiorno permanente e/o temporaneo (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007). Per questo motivo il cittadino britannico non è tenuto a restituire le altre attestazioni di cui è già in possesso, come l’attestazione di soggiorno permanente, per ottenere questa nuova attestazione.
- L’interessato è tenuto al pagamento di 0.52 centesimi di diritti di segreteria e di due marche da bollo di euro 16.00, una per l’istanza ed una per l’attestazione (DPR 642/72, tariffa A, art. 5 e circolare 54/2007).
- Il cittadino può richiedere il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica a seguito della sola presentazione di un documento di identità e non è tenuto a esibire la documentazione prescritta dall’art. art. 9 D.Lgs. 6/2/2007, n. 30 sulla libertà di movimento.
Cittadini britannici non ancora residenti in Italia:
- Il cittadino dovrà recarsi presso l’ufficio anagrafe del Comune in cui ha fissato la propria dimora abituale e presentare l’apposito modello di dichiarazione anagrafica, corredato dal passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e dalla prescritta documentazione (art. 9 D.Lgs. 6/2/2007, n. 30)
- A seguito dell’iscrizione anagrafica, il cittadino richiederà il rilascio anche della nuova Attestazione di iscrizione anagrafica (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell’art.18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea).
Familiari di Cittadini britannici
Anche i familiari non-UE dei cittadini britannici devono ottenere l’Attestazione di Iscrizione Anagrafica (circolare n.3/2020).
Oltre all’Attestazione di Iscrizione Anagrafica, i familiari non-UE di cittadini britannici residenti in Italia devono anche:
- se residenti prima del 31 gennio 2020: continuare a utilizzare un titolo di soggiorno emesso dalla Questura fino alla sua scadenza (o entro il 3 agosto 2023, se quest’ultima data è anteriore), data in cui devono ottenere un nuovo titolo di soggiorno con riferimento all’Accordo di Recesso (circolare n.400/A/2020/21.29.14)
- se residenti dopo il 31 gennaio 2020: ottenere un titolo di soggiorno emesso dalla Questura con riferimento all’Accordo di recesso (circolare n.400/A/2020/21.29.14).
Residenza permanente
- I cittadini britannici che raggiungono i cinque anni di residenza legale in Italia entro o dopo il periodo di transizione, continueranno ad avere il diritto ad ottenere l’attestazione di soggiorno permanente (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007).
IMPORTANTE: I diritti acquisiti dai cittadini britannici entro la fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) continueranno ad essere protetti dall’Accordo di Recesso fino a quando il cittadino rimarrà legalmente residente in Italia.