Vai ai contenuti principali

Unione-campi scout, disposizioni in materia di accensione fuochi

Le normative sono contenute nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, contiene anche le norme in materia di politiche per le giovani generazioni in merito alla possibilità di accensione di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, durante l'attività di campeggio dei gruppi scout.

In tale contesto, l'accensione di fuochi controllati è autorizzata, con le dovute prescrizioni, anche nelle aree e nei periodi nei quali tale pratica non è consentita dalle leggi vigenti.

Ai sensi della Legge regionale n.1/2005, i Sindaci possono infatti autorizzare l'accensione dei fuochi, anche nei periodi per cui è dichiarato lo stato di pericolosità, sentito, ove necessario, il parere del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e dandone segnalazione al Gruppo Carabinieri Forestale.

All' interno del territorio del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e in altri siti del territorio dell'Unione della Romagna Faentina, dovranno inoltre essere preventivamente acquisiti nulla osta e pareri dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna.

All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione al Sindaco, il responsabile del campo scout dovrà certificare la sua conoscenza di tutti gli accorgimenti necessari a ridurre al minimo il rischio di incendio boschivo.

Il responsabile del campo scout autorizzato dovrà, inoltre, preventivamente comunicare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e al Gruppo Carabinieri Forestale il proprio nominativo, l'ubicazione e la durata del campo, nonchè gli orari di accensione dei fuochi.

Data ultima modifica: 5 Luglio 2018