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Autentica di firme e copie

FAQ: domande ricorrenti

 

Che cosa è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e in quali casi si procede all’autentica della firma?

La normativa prescrive che deve essere una dichiarazione relativa a “stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato”. Si può considerare soddisfatto questo requisito se:

  • è relativa a un fatto, accaduto o comunque esistente
  • c’è una conoscenza diretta e personale del dichiarante, anche se non relativa a sua persona
  • non è una dichiarazione di giudizio
  • non è una dichiarazione di carattere negoziale.

Si procede all’autentica della firma ogni volta che la dichiarazione viene presentata a privati.

Devo autenticare la firma su un documento che non rientra fra quelli autenticabili in Comune. Come è possibile procedere?

I notai hanno una competenza generale nelle autentiche, a differenza quella dei funzionari incaricati dal Sindaco, che è limitata ad alcuni tipi di documento.

Devo procedere a un’autentica di firma su una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ma sono impossibilitato a firmare. Come posso procedere?

In ragione della natura dell’impedimento:

  • se il cittadino non sa firmare, ad esempio perché analfabeta, o non può fisicamente farlo, ad esempio perché ha le mani paralizzate, può rendere la dichiarazione davanti ad un pubblico ufficiale che attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato, in presenza di un impedimento a firmare
  • se il cittadino si trova in una situazione di impedimento temporaneo a firmare, per ragioni connesse allo stato di salute, ad esempio perché vittima di incidente stradale, la dichiarazione è resa dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. All'interno della dichiarazione sarà espressamente indicata  l'esistenza dell'impedimento a firmare da parte dell'interessato e tale circostanza andrà comprovata mediante l’esibizione di un certificato medico.

Sono in possesso di un certificato, anagrafico o di stato civile, che dovrò utilizzare all’estero e mi è stato detto che la firma va “legalizzata”. E’ questa la procedura da effettuarsi?

No, la legalizzazione di documenti, oltre che l'autenticità della firma, attesta inoltre la qualità legale del pubblico ufficiale che ha firmato il documento. Non è possibile farla in Comune ma è necessario rivolgersi alla  Prefettura territorialmente competente per il Comune che ha rilasciato il certificato.

Sono in possesso di una copia autenticata di un documento: posso ottenerne altre a partire da questa?

No, la normativa prevede specificatamente che ogni singola copia autentica debba essere fatta a partire dall’originale.

Mi serve la copia autentica di una parte di un documento composto da molte pagine. E’ possibile autenticare solo quella parte?

La normativa non esclude le copie parziali, pertanto è possibile l'autentica solo di alcune pagine di un documento. E’ invece da escludersi qualsiasi operazione che porti alla modifica di quanto autenticato rispetto all’originale: non è possibile, ad esempio, autenticare il riassunto del contenuto di un documento.

Data ultima modifica: 13 Agosto 2020