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FAQ n.5 Procedure e disciplina sanzionatoria relative agli abusi realizzati su beni vincolati dal Codice dei Beni Culturali

In caso di abusi realizzati su beni vincolati dal Codice dei Beni Culturali (Parte II del D.Lgsl. 42/2004), a quale regime sanzionatorio si deve fare riferimento per la loro regolarizzazione?
In relazione alla realizzazione di opere abusive su immobili vincolati ai sensi della parte II del D.lgs 42/2004 ed agli interventi eseguiti in difformità ai titoli abilitativi e/o alle autorizzazioni dovute, si forniscono i seguenti chiarimenti sulla tipologia di procedura da seguire in funzione della datazione e caratteristiche dell’abuso:

CASO 1: abusi commessi successivamente all’apposizione del vincolo di tutela
Tutte le opere intervenute dopo l’apposizione del vincolo (senza titolo o in difformità da esso), essendo soggette a preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004, sono sottoposte a procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 10 della L.R. 23/2004, di seguito riportato per estratto:

“Art. 10 - Salvaguardia degli edifici vincolati

1. Lo Sportello unico per l'edilizia, qualora accerti l'inizio o l'esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso su edifici vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, ordina la sospensione dei lavori e irroga, per l'illecito edilizio, una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, trasmettendo il provvedimento al competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine dell'assunzione delle determinazioni di cui all'articolo 160 dello stesso decreto legislativo.

(…)”

Posto che quanto previsto dall’art. 10 della L.R. 23/2004 attiene in via ordinaria all’azione di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia in capo al SUE ed al Reparto Vigilanza Edilizia, è comunque possibile chiedere volontariamente l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10 di cui sopra.

Come presentare la richiesta di applicazione dell’art. 10 della L.R. 23/2004:
La Richiesta va presentata in forma libera su carta e/o tramite pec indirizzata all'Unione della Romagna Faentina: pec@cert.romagnafaentina.it

La richiesta va accompagnata, oltre che dalla documentazione necessaria per una completa analisi dell'intervento (Relazione Tecnica, Elaborati grafici, Documentazione fotografica con punti di presa, documentazione per la valutazione strutturale es. MUR A1/D1, ecc.), anche dalla seguente documentazione:

Si ricorda che nella valutazione delle difformità riscontrate non vigono le tolleranze di cui all'art. 19 bis commi 1bis e 1ter della L.R. 23/2004, bensì sono ammesse solo valutazioni inerenti le tolleranze del 2% di cui all’art. 19 bis comma 1, così come previsto dall’art. 34 bis del DPR 380/2001.
Nell’ambito della valutazione dello stato legittimo degli immobili si potrà tuttavia tenere conto degli “errori di rappresentazione grafica”, non ascrivibili alle tolleranze esecutive, ma inequivocabilmente documentati o giustificati (es: fuori squadro e difformi spessori delle murature perimetrali storiche, allineamento e ordinamento delle aperture nei prospetti principali, ecc.).

CASO 2: abusi commessi prima dell’apposizione del vincolo di tutela, conformi alla normativa urbanistico-edilizia o rientranti nei casi di cui all’art. 17 bis della L.R. 23/2004
Tutte le opere realizzate senza titolo o in difformità da esso prima dell’apposizione del vincolo, non essendo dovuta la preventiva autorizzazione della Soprintendenza di cui all’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 all’epoca dell’abuso, se risultanti conformi alla normativa urbanistico-edilizia, sono soggetti a procedimento ordinario di sanatoria edilizia ai sensi degli artt. 16 bis e 17, oppure, qualora ne ricorrano le condizioni, all’art. 17 bis della L.R. 23/2004. Nella valutazione dello stato legittimo di cui all’art. 10 bis della L.R. 15/2013 si possono considerare tutte le tolleranze di cui all'art. 19 bis commi 1, 1bis e 1ter della L.R. 23/2004.
Non si applicano pertanto le disposizioni derivanti dall’art. 10 della L.R. 23/2004.

Come presentare la sanatoria edilizia:
La sanatoria viene presentata con apposita modulistica unificata regionale, scaricabile al seguente link Modulistica aggiornata alla LR 14/2020 — Territorio (regione.emilia-romagna.it) e comunicata  attraverso i canali ordinari previsti per le pratiche edilizie (accesso unitario o tramite pec indirizzata alla pec dell'Unione: pec@cert.romagnafaentina.it).
Si segnala che è ora disponibile il modulo di procura speciale scaricabile al link sopra indicato al CASO 1.

CASO 3: abusi commessi prima dell’apposizione del vincolo di tutela, ma non conformi alla normativa urbanistico-edilizia e non ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 17 bis della L.R. 23/2004
Tutte le opere realizzate senza titolo o in difformità da esso prima dell’apposizione del vincolo, ma che risultino tuttavia in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia (e pertanto non sanabili), sono soggette alle sanzioni amministrative di cui all’art. 10 della L.R. 23/2004, potendo anche in questo caso applicare la disciplina delle tolleranze di cui all’art. 19 bis commi 1, 1 bis e 1-ter della L.R. 23/2004.

Come presentare la richiesta di applicazione dell’art. 10 della L.R. 23/2004:
Vedasi CASO 1

Principali riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio
PARTE SECONDA - Beni culturali
TITOLO I - Tutela
Capo I - Oggetto della tutela

Art. 10. Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
[...]

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
[...]
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
(lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
(lettera introdotta dall'art. 1, comma 175, lettera a), legge n. 124 del 2017)
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.
(lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
(lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
(lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 175, lettera a), legge n. 124 del 2017)

Data ultima modifica: 2 Agosto 2022